top of page

NOTIZIE

Autotutela sostitutiva in malam partem

Aggiornamento: 3 giorni fa

autotutela

Importanti indicazioni in merito all'esercizio dell'autotutela e alla motivazione degli avvisi di accertamenti sono state fornite dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3860 del 15 febbraio 2025.

In particolare, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 30051/2024 (vedi nostra news), la Corte ha confermato la legittimità dell'autotutela sostitutiva in malam partem, istituto che consiste nella facoltà dell'amministrazione di annullare, sia per vizi formali che per vizi sostanziali, un atto impositivo viziato e di emettere un nuovo avviso di accertamento contenente una maggiore pretesa, solo ed esclusivamente entro il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento e in assenza di una sentenza passata in giudicato.

L'istituto appena descritto si differenzia dall'accertamento integrativo perché, anche se in entrambi i casi viene emesso un nuovo atto che contiene una maggiore pretesa impositiva rispetto a quello originario, nel primo caso viene effettuata una valutazione dell'atto originario, che porta al suo annullamento, mentre nel secondo caso si emette semplicemente un nuovo atto contenente una pretesa tributaria aggiuntiva.


L'attività di ritiro dell'accertamento viziato deve sempre essere giustificata da ragioni di rilevante interesse generale, ossia deve sussistere l'interesse pubblico a reperire entrate fiscali legalmente accertate. Eccezion fatta per le ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater L. 212/2000), prevista in tutti i casi in cui sussistono dei vizi che impongono l'annullamento totale o parziale dell'avviso di accertamento, entro determinati termini, con attribuzione della facoltà in favore del contribuente di impugnare l'eventuale diniego espresso o tacito di autotutela.


In merito alla motivazione dell'avviso di accertamento, la Cassazione ha ribadito infine la sua funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo grado di giudizio di merito e di consentire al contribuente di conoscere l'an ed il quantum della pretesa impositiva.

bottom of page