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Corte di Cassazione: proroga di 85 giorni per l'emergenza COVID (ordinanza 1630/2025)

Aggiornamento: 25 feb

un giudice che dispone una sentenza

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1630 del 23 gennaio 2025 ha definitivamente chiarito l’applicabilità della proroga Covid ai termini di accertamento tributario per tutti gli anni verificabili nel 2020. Il provvedimento risponde ai quesiti sollevati dalle Commissioni Tributarie di Gorizia e Lecce, che avevano richiesto un intervento della Suprema Corte ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Il quesito giuridico

La proroga di 85 giorni per l'emergenza Covid prevista dall’articolo 67 del D.L. 18/2020 – corrispondente alla sospensione delle attività tributarie tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 – si applica esclusivamente alle annualità in scadenza nel 2020 oppure a tutti gli anni accertabili in tale anno?

La risposta della Cassazione

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, richiamando la recente ordinanza n.960/2025, secondo cui il periodo di sospensione si riflette non solo sulle attività da compiere nel periodo indicato, ma anche sugli accertamenti successivi. Ne consegue un'estensione in avanti dei termini di decadenza, pari alla durata della sospensione stessa.

Questa interpretazione è in linea con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (Circolari e Telefisco 2022) e con la nota IFEL del 2 novembre 2021.

Effetti sulla decadenza degli accertamenti

Di conseguenza, il termine di decadenza degli accertamenti tributari, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, viene posticipato al 26 marzo 2025, includendo anche la regola mobile derivante dal contraddittorio.




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