No all'esenzione IMU per gli immobili posseduti da enti pubblici ma destinati ad attività ricreativa
- Giulia Esposito
- 25 mar
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L'esenzione IMU prevista dall'art. 9, comma 8 del D. lgs 23/2011, ripresa dall'art. 1, comma 759 della Legge 160/2019, applicabile agli immobili posseduti dallo Stato o da altri enti pubblici, non può essere riconosciuta a quegli immobili che, nonostante il requisito del possesso, siano destinati ad attività ricreative e ristorative gestite con modalità commerciali, le quali prevalgono rispetto al fine istituzionale.
Questo è quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio con la sentenza n. 4111/2024 riguardo ad un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Rieti con oggetto degli immobili posseduti e utilizzati dal Ministero della difesa sotto la competenza di un circolo di Marina militare, per attività ricreative, ristorative e di benessere degli stessi ufficiali al di fuori dell'orario di servizio.
La Corte ha rilevato che per quelle attività ricreative era richiesto un corrispettivo per gli utenti, elemento che denota l'esercizio dell'attività con modalità commerciale.