IMU e aree fabbricabili: è possibile l'esenzione?
- Michela Macalli
- 25 feb
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 26 feb

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2364/2025, ha sottolineato la possibilità di applicare l'esenzione alle aree fabbricabili possedute da un ente non profit solo se risulta evidente la destinazione di tale cespite allo svolgimento dell'attività istituzionale.
Per applicare l'esenzione è necessaria la coesistenza dei seguenti requisiti:
soggettivo, riguardante la natura non commerciale dell'ente;
oggettivo, ovvero l'esercizio di attività che rientrino in quelle elencate all'art.7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 a cui la normativa IMU rinvia.
Secondo al Suprema Corte, l'ente non commerciale può essere esentato dal versamento del tributo solo se l'area fabbricabile è concretamente destinata in via esclusiva allo svolgimento delle attività contemplate dall'art. 7 sopra citato.
Pertanto, per i giudici di legittimità non è sufficiente l'attività non lucrativa indicata nello statuto dell'ente, bensì l'effettiva destinazione non commerciale degli immobili e il carattere non lucrativo dell'attività in essi svolta.
