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Nessuna riscossione frazionata dei crediti per i tributi locali

riscossione crediti

Ai tributi locali non si applica la riscossione frazionata dei crediti in pendenza di giudizio: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31642/2024.

Il combinato disposto degli artt. 15 D.P.R. 602/1973 e 68 D.Lgs. 546/1992 stabilisce che, nelle more del giudizio, un credito possa essere riscosso solo parzialmente poiché l'atto di accertamento non può considerarsi ancora definitivo.

Secondo la Cassazione invece anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, in quanto la riscossione frazionata è possibile solo nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge.

In assenza di questa previsione nell'ambito dei tributi locali, i Comuni possono procedere alla riscossione integrale della pretesa tributaria anche in caso di accertamenti non ancora divenuti definitivi perché impugnati innanzi al giudice tributario.


E' evidente tuttavia che l'Ente dovrebbe valutare l'opportunità di promuovere la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, considerando ad esempio che, in caso di successiva soccombenza, sarà tenuto a restituire l'importo recuperato.

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