Possibile notifica degli atti di riscossione da PEC non presente nei pubblici registri
- Giulia Esposito
- 7 apr
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La Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, con la sentenza n. 853/3 del 10 febbraio 2025, ha ribadito il principio già stabilito dalla Suprema Corte (n. 18684/2023), secondo cui ai fini della notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, non è necessario che l'indirizzo dell'Ufficio mittente figuri nei pubblici registri.
Questo si afferma sulla base del fatto che l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 richiede l'obbligo di inserire nei pubblici registri solo l'indirizzo PEC del destinatario.
Il collegio sostiene che l'articolo appena richiamato si pone come speciale rispetto alla disciplina della L. 53/1994 che invece richiede, limitatamente alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali degli avvocati e dei procuratori legali, l'iscrizione nei pubblici registri sia dell'indirizzo mittente che di quello destinatario.