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Processo tributario: revocazione non ammessa per sopperire al mero errore di giudizio

errore corte giustizia

Con la sentenza del 10/01/2025 n. 21/5, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ha statuito che la revocazione è uno strumento eccezionale di correzione di errori giudiziari e pertanto, non può essere utilizzata per sopperire al mero errore di giudizio, che deriva da un apprezzamento soggettivo e discutibile dei fatti o del diritto da parte del giudice.

In altri termini, l’errore revocatorio si configura quando il giudice di merito incorre in una “svista”, ossia in una falsa percezione della realtà riguardante un fatto probatorio e non nella valutazione della sua rilevanza o credibilità.

Il principio è stato affermato anche dalla Cassazione con le sent. 30344/2024 e 30052/2024.

Nel caso di specie, il contribuente aveva lamentato l’errore di fatto della sentenza di primo grado circa la mancata produzione in giudizio di documentazione (gli stati di avanzamento lavori) in realtà depositata. Secondo i giudici toscani, tuttavia, il Collegio non aveva escluso o negato l’esistenza dei documenti nella loro materialità, ma aveva compiuto una valutazione sulla loro idoneità a dimostrare le prestazioni contestate che, per quanto detto sopra, non ammette il rimedio revocatorio.


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