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Sì della Cassazione all'autotutela in malam partem

autotutela

Nel procedimento tributario, è legittimo l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva in malam partem nei confronti del contribuente non solo per correggere vizi formali ma anche per emendare vizi sostanziali: lo ha stabilito la Cassazione con sentenza SS.UU. 30051/2024.

L’Amministrazione finanziaria può quindi annullare l’atto impositivo viziato e sostituirlo (motivatamente) con uno più oneroso, anche senza l’apporto di nuovi elementi senza che ciò pregiudichi il principio di unicità dell’accertamento e di affidamento del contribuente. Ciò è possibile a condizione che non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.


 

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