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Tributi locali: niente obbligo di contraddittorio preventivo

Aggiornamento: 3 gen

stretta di mano

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 1062/2024, ha specificato che i tributi locali, non essendo oggetto di armonizzazione della legislazione comunitaria, sono accertati e riscossi senza che vi sia l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo in quanto non prescritto dalla legge nazionale.

Infatti, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ha una generale applicazione nelle materie armonizzate, quali quella doganale e Iva, mentre in tutti gli altri settori sorge solo quando è espressamente previsto.




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